Quesito: Deduzione del compenso per il lavoro prestato dai familiari del’imprenditore
Del: 20 aprile 2012
Quesito
Un artigiano metalmeccanico, ditta individuale, intenderebbe assumere il padre, con il quale ancora convive, come operaio alle proprie dipendenze. Consapevoli degli orientamenti dell'INPS in merito alla subordinazione tra familiari conviventi, scartate per varie ragioni le ipotesi di impresa familiare e di associazione in partecipazione, chiedo delucidazioni in merito alla deducibilità o meno dei costi del lavoro in capo al datore (figlio) e sul trattamento fiscale da applicare al dipendente (padre).
Risposta
L’articolo 60 del TUIR dispone afferma: “non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affiliati o affidati minore di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all’impresa di cui al comma 4, dell’art.5”.
Le limitazione alla deduzione dei compensi trova applicazione con riferimento a tutti i familiari dell’imprenditore espressamente individuati dalla norma, siano essi conviventi o meno con l’imprenditore.
La diposizione si applica solo ai soggetti IRPEF e tra questi solo agli imprenditori individuali/ persone fisiche la limitazione non rileva, quindi, in caso di attività esercitata in forma di società di persone (sul punto si veda Agenzia delle Entrate risoluzione n. 158 del 27 maggio 2002).
La circolare ministeriale n. 137 del 15/5/1997, punto 7, ha affermato nel caso di professionista che "se il famigliare presta il proprio lavoro nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, l'unico effetto che si produce è quello di recuperare a tassazione nei confronti del datore di lavoro i soli compensi, per tali dovendosi intendere le somme, depurate dei contributi obbligatori spettanti agli enti previdenziali e assicurativi, corrisposte al famigliare dell'esercente arte o professione"-
Occorre evidenziare che l’art. 163 del TUIR afferma che la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi-
Pertanto non saranno soggetti a tassazione i redditi percepiti dal padre.
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